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Art.21 – RAPPRESENTANZA SOCIALE
21.1 - La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in
giudizio e di fronte a qualsiasi autorità ordinaria od
amministrativa o speciale spetta al presidente del consiglio di
amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al vice
presidente del consiglio di amministrazione; la rappresentanza
spetta inoltre, se nominati e nei limiti dei poteri loro conferiti,
agli amministratori delegati, in via tra di loro congiunta o
disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.
21.2 – L’organo amministrativo può nominare direttori e procuratori
speciali e può deliberare che l’uso della firma sociale sia
conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati
atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed
eventualmente a terzi.
Art.22 – COLLEGIO SINDACALE
22.1 - Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'art.
2403 del codice civile; esso è composto di tre o cinque membri
effettivi e due sindaci supplenti, soci o non soci, secondo quanto
stabilito all’atto della nomina dall’assemblea. Il presidente del
collegio sindacale è nominato dall'assemblea.
22.2 – Il collegio sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta
giorni, viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi con
mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento almeno
cinque giorni prima dell’adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di
urgenza, almeno due giorni prima. Il collegio sindacale è comunque
validamente costituito qualora, anche in assenza delle suddette
formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso, fermo
restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla
discussione degli argomenti sui quali non si ritenga
sufficientemente informato.
22.3 - I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla
data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio
relativo al terzo esercizio della carica.
22.4 - Ai sindaci spetta il compenso stabilito dall'assemblea.
Art.23 – CONTROLLO CONTABILE
23.1 - Atteso che la società non è tenuta alla redazione del
bilancio consolidato e non fa ricorso al mercato del capitale di
rischio, il controllo contabile, ex. art. 2409-bis del codice
civile, è esercitato dal collegio sindacale, integralmente
costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito
presso il Ministero della Giustizia.
23.2 – Ove nel corso dell’esistenza della società si verifichi la
mancanza dei requisiti previsti dall’art. 2409-bis, comma terzo, del
codice civile, oppure quando il collegio sindacale non fosse
integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro
istituito presso il Ministero della Giustizia, l’assemblea ordinaria
procede alla nomina del soggetto al quale è demandato il controllo
contabile determinando il corrispettivo a questi spettante.
L’incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data
dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al
terzo esercizio dell’incarico.
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