Art.21 – RAPPRESENTANZA SOCIALE

21.1 -  La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio e di fronte a qualsiasi autorità ordinaria od amministrativa o speciale spetta al presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente del consiglio di amministrazione; la rappresentanza spetta inoltre, se nominati e nei limiti dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

21.2 – L’organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali e può deliberare che l’uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.   

Art.22 – COLLEGIO SINDACALE

22.1 - Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 del codice civile; esso è composto di tre o cinque membri effettivi e due sindaci supplenti, soci o non soci,  secondo quanto stabilito all’atto della nomina dall’assemblea. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

22.2 – Il collegio sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento almeno cinque  giorni prima dell’adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno due giorni prima.   Il collegio sindacale è comunque validamente costituito qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. 

22.3 - I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

22.4 - Ai sindaci  spetta il compenso stabilito dall'assemblea.

Art.23 – CONTROLLO CONTABILE

23.1 - Atteso che la società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, il controllo contabile, ex. art. 2409-bis del codice civile, è esercitato dal collegio sindacale, integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

23.2 – Ove nel corso dell’esistenza della società si verifichi la  mancanza dei requisiti previsti dall’art. 2409-bis, comma terzo, del codice civile, oppure quando il collegio sindacale non fosse integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, l’assemblea ordinaria procede alla nomina del soggetto al quale è demandato il controllo contabile determinando il corrispettivo a questi spettante.

L’incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico.