Art.24 – ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

24.1 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità di legge.

4.2 - Il bilancio deve essere approvato con delibera dell'assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni nel caso la società sia  tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società: in questi casi gli amministratori segnalano  nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Art. 25 - UTILI

25.1 - Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finchè questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

25.2 - La deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata dall'assemblea ordinaria dei soci. L'assemblea può deliberare speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, ovvero rinviare la distribuzione degli utili in tutto od in parte all'esercizio successivo. Resta salva la possibilità per l’assemblea di adottare una diversa deliberazione circa la destinazione degli utili.  

 

Art.26 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

26.1 – La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.   Si applicano allo scioglimento ed alla liquidazione della società tutte le disposizioni di legge.

 

Art. 27 – RECESSO DEL SOCIO

27.1 - Per la disciplina del recesso del socio si applicano le disposizioni di cui all'art. 2437 del codice civile  e seguenti.

27.2 - Per quanto riguarda termini e modalità del recesso valgono le disposizioni previste dall'art. 2437 bis del codice civile.

27.3 - Il socio receduto ha diritto alla liquidazione del valore delle azioni. Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile qualora nominato, tenendo conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali nonché dell’eventuale valore di mercato delle azioni. Si applica il procedimento di cui all’art. 2437-quater del codice civile. 

 

Art.28 – SOCI E NORMA DI RINVIO

28.1 - Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal libro dei soci. E’ onere dei soci comunicare alla società anche il numero di telefax e l'indirizzo e-mail; in mancanza, non sarà possibile l'utilizzazione di tali forme di comunicazione. E’ onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.  

28.2 - I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori a sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ottenerne estratti a proprie spese.

28.3 - Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge.