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Art.24 – ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO
24.1 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo
provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle
conseguenti formalità di legge.
4.2 - Il bilancio deve essere approvato con delibera dell'assemblea
entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero
entro centottanta giorni nel caso la società sia tenuta alla
redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano
particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della
società: in questi casi gli amministratori segnalano nella loro
relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di
bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.
Art. 25 - UTILI
25.1 - Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta
una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla
riserva legale finchè questa non abbia raggiunto il quinto del
capitale sociale.
25.2 - La deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata
dall'assemblea ordinaria dei soci. L'assemblea può deliberare
speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra
destinazione, ovvero rinviare la distribuzione degli utili in tutto
od in parte all'esercizio successivo. Resta salva la possibilità per
l’assemblea di adottare una diversa deliberazione circa la
destinazione degli utili.
Art.26 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
26.1 – La società si scioglie nei casi previsti dalla legge. Si
applicano allo scioglimento ed alla liquidazione della società tutte
le disposizioni di legge.
Art. 27 – RECESSO DEL SOCIO
27.1 - Per la disciplina del recesso del socio si applicano le
disposizioni di cui all'art. 2437 del codice civile e seguenti.
27.2 - Per quanto riguarda termini e modalità del recesso valgono le
disposizioni previste dall'art. 2437 bis del codice civile.
27.3 - Il socio receduto ha diritto alla liquidazione del valore
delle azioni. Il valore delle azioni è determinato dagli
amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del
soggetto incaricato della revisione contabile qualora nominato,
tenendo conto della consistenza patrimoniale della società e delle
sue prospettive reddituali nonché dell’eventuale valore di mercato
delle azioni. Si applica il procedimento di cui all’art. 2437-quater
del codice civile.
Art.28 – SOCI E NORMA DI RINVIO
28.1 - Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di
loro, è quello che risulta dal libro dei soci. E’ onere dei soci
comunicare alla società anche il numero di telefax e l'indirizzo
e-mail; in mancanza, non sarà possibile l'utilizzazione di tali
forme di comunicazione. E’ onere del socio comunicare il cambiamento
del proprio domicilio.
28.2 - I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori
a sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ottenerne estratti
a proprie spese.
28.3 - Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme
di legge.
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