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Art. 6 – VARIAZIONI
CAPITALE SOCIALE
6.1 - Il capitale potrà essere aumentato mediante nuovi conferimenti in
denaro o in natura o a titolo gratuito in forza di deliberazione
dell'assemblea straordinaria dei soci, salvo quanto appresso.
6.2 - Con delibera di assemblea in sede straordinaria in data 6 novembre
2007 è stato delegato il consiglio di amministrazione ad aumentare in
una o più volte il capitale sociale, fino ad Euro 4.916.541,12 (quattromilioninovecentosedicimila
cinquecentoquarantuno virgola dodici) nel periodo massimo di cinque anni
dalla data suddetta.
6.3 - In caso di delibera di aumento del capitale sociale ovvero di
emissione di obbligazioni convertibili in azioni spetta ai soci il
diritto di opzione nonché il diritto di prelazione sulle azioni e/o
obbligazioni convertibili eventualmente rimaste non optate; se vi sono
obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai
possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di
cambio. Il diritto di opzione può essere escluso o limitato nei casi
previsti dall’art. 2441 del codice civile ed anche quando l’interesse
della società esige l’espletamento della procedura dell’evidenza
pubblica per la scelta del socio.
Si applica la disposizione dell'art. 2441 del codice civile. Potranno
essere omessi sia il deposito presso il Registro Imprese dell'offerta di
opzione che ogni altra forma di pubblicità della stessa, qualora tutti i
soci ed i portatori di obbligazioni convertibili siano presenti (in
proprio o per delega) all'assemblea che delibera l'aumento e dichiarino
di essere già informati dell'offerta di opzione e del termine relativo.
6.4 - Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di
legge mediante deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.
Art. 7 – VERSAMENTI E FINANZIAMENTI SOCI
7.1 - I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo,
versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti, anche non in
proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale,
sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di
risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in
materia bancaria e creditizia. Salvo diversa determinazione i versamenti
effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi
infruttiferi.
7.2 - In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme
potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero
trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò
previa conforme delibera assembleare.
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