Art. 6 – VARIAZIONI CAPITALE SOCIALE


6.1 - Il capitale potrà essere aumentato mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura o a titolo gratuito in forza di deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, salvo quanto appresso.
6.2 - Con delibera di assemblea in sede straordinaria in data 6 novembre 2007 è stato delegato il consiglio di amministrazione ad aumentare in una o più volte il capitale sociale, fino ad Euro 4.916.541,12 (quattromilioninovecentosedicimila cinquecentoquarantuno virgola dodici) nel periodo massimo di cinque anni dalla data suddetta.
6.3 - In caso di delibera di aumento del capitale sociale ovvero di emissione di obbligazioni convertibili in azioni spetta ai soci il diritto di opzione nonché il diritto di prelazione sulle azioni e/o obbligazioni convertibili eventualmente rimaste non optate; se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. Il diritto di opzione può essere escluso o limitato nei casi previsti dall’art. 2441 del codice civile ed anche quando l’interesse della società esige l’espletamento della procedura dell’evidenza pubblica per la scelta del socio.
Si applica la disposizione dell'art. 2441 del codice civile. Potranno essere omessi sia il deposito presso il Registro Imprese dell'offerta di opzione che ogni altra forma di pubblicità della stessa, qualora tutti i soci ed i portatori di obbligazioni convertibili siano presenti (in proprio o per delega) all'assemblea che delibera l'aumento e dichiarino di essere già informati dell'offerta di opzione e del termine relativo.
6.4 - Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.


Art. 7 – VERSAMENTI E FINANZIAMENTI SOCI


7.1 - I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. Salvo diversa determinazione i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.
7.2 - In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.