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Art.8 – TRASFERIMENTO AZIONI E DIRITTI - GRADIMENTO
8.1 - La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da azioni.
A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla
parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non
superiore a quello del suo conferimento.
Le
azioni sono nominative. L'azione è indivisibile e dà diritto ad un
voto.
8.2 - Il trasferimento per atto tra vivi di azioni, di diritti di
opzione in sede di aumento di capitale sociale o di diritti di
prelazione di azioni non optate è subordinato al gradimento da parte
del consiglio di amministrazione. Per trasferimento si intende
qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente o la
piena proprietà o la nuda proprietà o l’usufrutto di detti
partecipazioni e diritti (ivi compresi, in via esemplificativa, la
compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società,
la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione”in
blocco”, “forzata” o “coattiva”, la trasmissione che si verifichi a
seguito di operazioni di cessione o conferimento d’azienda, fusione
e scissione), in forza del quale si consegua, in via diretta o
indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di detti
partecipazioni o diritti. In caso di costituzione di diritti reali
di godimento sulla partecipazione, il diritto di voto deve permanere
in capo al socio che concede il diritto reale, a meno che tutti gli
altri soci unanimi non consentano che il voto spetti al titolare del
diritto reale.
8.3 - Il socio che intende effettuare il trasferimento deve
comunicare per iscritto la propria intenzione all'organo
amministrativo, illustrando l'entità di quanto è oggetto di
trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento e le
esatte generalità del terzo acquirente.
8.4 - Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento
della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve
comunicare per iscritto al socio che intende effettuare il
trasferimento la propria decisione in merito al gradimento senza
obbligo di motivazione. In mancanza di risposta entro detto
termine, il gradimento si intende concesso. Ai fini del rispetto del
termine dei quindici giorni si considera la data dell’invio della
comunicazione scritta dell’organo amministrativo e non la data di
ricezione da parte del socio che intende effettuare il
trasferimento.
8.5 - Nel caso in cui il gradimento non venga concesso l'alienante
ha il diritto di recedere dalla società, secondo le disposizioni di
legge e del presente statuto.
8.6 - Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo devono
essere effettuate con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto
ricevimento nei termini.
8.7 - E' comunque riservato ai soci il diritto di prelazione sulle
azioni o diritti che un socio intendesse trasferire, in
proporzione al numero delle azioni da ciascun socio possedute.
Pertanto se il gradimento viene concesso le azioni debbono prima
essere offerte in prelazione agli altri soci secondo le disposizioni
che seguono.
Art. 9 – TRASFERIMENTO AZIONI E DIRITTI - PRELAZIONE
9.1 Successivamente all’espletamento delle procedure di cui all’art.
8 del presente statuto ed all’ottenimento del gradimento del
consiglio di amministrazione le partecipazioni sono trasferibili
per atto tra vivi nel rispetto delle prescrizioni in tema di
circolazione delle azioni poste dall'art. 2355 del codice civile e
salvo il diritto di prelazione di cui appresso.
9.2 - Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in
parte, a titolo oneroso, le proprie partecipazioni, diritti di
opzione in sede di aumento di capitale sociale o di diritti di
prelazione di azioni inoptate, si applicano le seguenti
disposizioni:
1.
Per trasferimento si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o
gratuito, concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o
l’usufrutto di detti partecipazioni e diritti (ivi compresi, in via
esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il
conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in
pagamento, la cessione”in blocco”, “forzata” o “coattiva”, la
trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o
conferimento d’azienda, fusione e scissione), in forza del quale si
consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di
titolarità di detti partecipazioni o diritti.
2.
Fermo restando il diritto di prelazione in caso di costituzione di
diritti reali di godimento sulla partecipazione, il diritto di voto
deve permanere in capo al socio che concede il diritto reale, a meno
che tutti gli altri soci unanimi non consentano che il voto spetti
al titolare del diritto reale.
3.
Ottenuto in modo esplicito o per comportamento concludente il
gradimento il socio (d’ora innanzi “proponente”) invia una
comunicazione al consiglio di amministrazione invitandolo a
divulgare la proposta di trasferimento agli altri soci con
l’indicazione dell’entità di quanto è oggetto di trasferimento, del
prezzo richiesto, delle condizioni di pagamento e delle esatte
generalità del terzo acquirente.
4.
Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della
predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia
della proposta a tutti i soci, assegnando agli stessi un termine di
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione per l'esercizio
del diritto di prelazione.
5.
Entro quest'ultimo termine, i soci devono comunicare all'organo
amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione; il
ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo
amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio
traslativo.
6.
Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè
deve esercitarsi con riferimento all’intero oggetto della proposta
di trasferimento. In caso di concorso di più richiedenti, ciascuno
di essi esercita la prelazione per un valore proporzionale
alla propria partecipazione azionaria ed acquisisce anche il diritto
di prelazione che altri soci non esercitino, a meno che non
dichiari, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, di non
voler beneficiare di tale accrescimento. Se, per effetto di detta
rinuncia, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia
interamente prelazionato, il diritto di prelazione non potrà essere
esercitato.
7.
Qualora il prezzo proposto dal proponente sia ritenuto eccessivo da
alcuno degli altri soci, il prezzo della cessione sarà
determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non
fosse raggiunto l'accordo, una di esse o ciascun singolo socio può
richiedere la nomina di un arbitratore al Presidente del Tribunale
nella cui circoscrizione la società ha la propria sede, dandone
notizia all'organo amministrativo, entro il termine di trenta giorni
dal ricevimento della proposta, il quale ne fa a sua volta
tempestiva comunicazione al proponente ed agli altri soci. .
8.
L'arbitratore determina il prezzo con esclusivo riferimento al
valore effettivo della società alla data in cui l'organo
amministrativo ha ricevuto la proposta del proponente entro il
termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell’incarico.
9.
La determinazione dell'arbitratore deve essere notificata all'organo
amministrativo ed al proponente, precisandosi che:
a)
ove il prezzo proposto dal proponente sia maggiore del valore
stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende fatta per il
prezzo pari al valore stabilito dall'arbitratore;
b)
ove il prezzo proposto dal proponente sia minore del valore
stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende fatta per il
prezzo pari al valore stabilito dal proponente.
10. Il costo dell'arbitratore sarà a carico:
a)
dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non
accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni,
qualora il prezzo determinato dall'arbitratore non sia
inferiore di oltre 20% (venti per cento) al prezzo proposto dal
proponente;
b)
del socio proponente, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore
sia inferiore di oltre 20% (venti per cento) al prezzo proposto dal
proponente ed egli si sia avvalso della facoltà di revoca di cui al
comma 11.
c)
per metà dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano
dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle
rispettive partecipazioni, e per metà del socio proponente, qualora
il prezzo determinato dall'arbitratore sia inferiore di oltre
il 20% (venti per cento) al prezzo proposto dal proponente ed egli
non si sia avvalso della facoltà di revoca.
11. Il proponente, ricevuta la comunicazione della decisione
dell'arbitratore, può decidere di revocare la propria proposta,
dandone comunicazione all'organo amministrativo entro il termine di
quindici giorni dal giorno di ricevimento della anzidetta
comunicazione, a pena di decadenza della facoltà di revoca.
12. Sia in caso di revoca che di conferma della proposta, oppure in
mancanza di qualsiasi comunicazione da parte del proponente (una
volta che, in quest'ultimo caso, siano decorsi i quindici giorni
come sopra concessigli per revocare la sua proposta), l'organo
amministrativo deve darne comunicazione (unitamente alla decisione
dell'arbitratore) a tutti i soci.
13. I soci destinatari della comunicazione di cui al comma
precedente (fatta eccezione per il caso di intervenuta revoca della
proposta) possono esercitare la prelazione dandone comunicazione al
proponente e all'organo amministrativo entro i termine di quindici
giorni da quello di ricevimento della predetta comunicazione, a pena
di decadenza; il ricevimento di tale comunicazione da parte
dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento
del negozio traslativo.
14. Qualora vi siano soci che intendano esercitare la prelazione
senza adire l'arbitratore per la determinazione del prezzo, mentre
altri soci nominino come sopra l'arbitratore, si fa comunque luogo
per tutti alla procedura di arbitraggio. L’esercizio del diritto di
opzione che sia stato eventualmente effettuato da taluno dei soci
prima dell’inizio della procedura di arbitraggio si intende pertanto
come se non fosse stato effettuato.
9.3 - Ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo
gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, agli
altri soci spetta il diritto di prelazione, disciplinato con le
medesime modalità descritte nei commi precedenti e chi esercita la
prelazione dovrà corrispondere al cedente a titolo oneroso o al
donatario una somma pari al valore effettivo di ciò per cui è stato
esercitato il diritto di prelazione. Tale valore effettivo deve
essere determinato di comune accordo tra le parti o a cura
dell'arbitratore di cui sopra.
9.4 - La stipula dell'atto traslativo ed il pagamento del
corrispettivo in caso di esercizio della prelazione devono avvenire
nei medesimi termini contenuti nella proposta formulata dal socio
proponente. Nel caso di termini già scaduti a causa
dell'espletamento delle procedure che precedono, stipula e pagamento
devono avvenire nei quindici giorni successivi a quello in
cui l'alienazione si è perfezionata.
9.5 - Nel caso in cui nessuno dei soci eserciti il diritto di
prelazione, il socio che intenda procedere al trasferimento può
liberamente stipulare l'atto entro i trenta giorni successivi
alla scadenza del termine come sopra concesso agli altri soci per
l'esercizio della prelazione; decorsi trenta giorni, occorre
ripetere tutta la procedura.
9.6. In caso di costituzione del diritto di pegno, il diritto di
voto deve permanere in capo al datore di pegno che è obbligato
pertanto a mantenerlo per sé senza poterlo trasferire al soggetto
che riceve il pegno, al quale la società non riconosce il diritto di
voto; il soggetto garantito dal pegno deve espressamente accettare
che, in caso di escussione della garanzia, sarà rispettato il
disposto del presente statuto in materia di diritto di
prelazione.
Per i casi in cui debba come sopra procedersi alla determinazione
del valore effettivo della partecipazione o dei diritti oggetto di
trasferimento, esso è computato tenendosi in considerazione della
consistenza patrimoniale della società, delle sue prospettive
reddituali, compreso l’avviamento della società e di ogni altra
circostanza e condizione che siano normalmente tenute in
considerazione nella tecnica valutativa delle partecipazioni
societarie.
9.7 - Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di
prelazione è inefficace nei confronti della società e dei soci.
9.8 - Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo devono
essere effettuate con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto
ricevimento nei termini.
9.9 - Il trasferimento per causa di morte agli eredi o ai legatari
della partecipazione o dei diritti del defunto è subordinato al mero
gradimento dell’organo amministrativo. Se il gradimento non viene
concesso si fa luogo alla liquidazione agli eredi o ai legatari
delle azioni o dei diritti del defunto mediante l’utilizzo dei
medesimi criteri di valutazione e delle medesime procedure previsti
per la liquidazione del socio recedente.
9.10 - In caso di continuazione della società con più eredi del
socio defunto, gli stessi dovranno nominare un rappresentante
comune.
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