Art. 10 - OBBLIGAZIONI

10.1 - La Società  potrà emettere obbligazioni, contrarre mutui, ottenere prefinanziamenti, aperture di credito, richiedere contributi a norma delle leggi vigenti in Italia  e all'Estero e fare comunque quanto necessario ed opportuno per la  realizzazione dell'oggetto sociale.

10.2 - L'emissione di obbligazioni  è deliberata dall'assemblea ordinaria.

L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà  di emettere in una o più volte obbligazioni, anche convertibili, sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

 Art. 11 – STRUMENTI FINANZIARI E PATRIMONI DESTINATI

11.1 - La società può emettere strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso comunque il voto nell'assemblea generale dei soci e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, il tutto a sensi e per gli effetti di cui all'art. 2346 ultimo comma del codice civile.

L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

11.2 - La delibera di emissione deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti  ed obblighi ad essi connessi, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e di circolazione e le modalità di rimborso.    La società può emettere tali strumenti finanziari per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

11.3 - Ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ed ai relativi strumenti finanziari eventualmente emessi si applica la disciplina di cui al presente articolo 11, oltre a quella di legge. La deliberazione relativa è assunta dall'assemblea straordinaria.

11.4 - La medesima competenza è stabilita per la conclusione dei contratti di finanziamento di cui all'art. 2447 bis lettera b) del codice civile.

 Art. 12 - ASSEMBLEA

12.1 - L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

12.2 - L'assemblea deve essere convocata  dall' organo amministrativo  presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nella Regione Marche.    

12.3 - L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici  giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci.

12.4 - Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potranno essere previste una data ulteriore di seconda convocazione ed ulteriori convocazioni successive alla seconda.

12.5 - In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

12.6 - Nell'ipotesi di cui al punto precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

12.7 - Salvo quanto disposto dall'ultimo capoverso dell'art. 2367 del codice civile,  è consentito a tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale di richiedere all'organo amministrativo la convocazione dell'assemblea con domanda contenente gli argomenti da trattare.

12.8 -  L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.