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Art. 10 - OBBLIGAZIONI
10.1 - La Società potrà emettere obbligazioni, contrarre mutui,
ottenere prefinanziamenti, aperture di credito, richiedere
contributi a norma delle leggi vigenti in Italia e all'Estero e
fare comunque quanto necessario ed opportuno per la realizzazione
dell'oggetto sociale.
10.2 - L'emissione di obbligazioni è deliberata dall'assemblea
ordinaria.
L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria,
potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere
in una o più volte obbligazioni, anche convertibili, sino ad un
ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla
data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o
limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di
altre obbligazioni convertibili.
Art. 11 – STRUMENTI FINANZIARI E PATRIMONI DESTINATI
11.1 - La società può emettere strumenti finanziari diversi dalle
obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di
diritti amministrativi, escluso comunque il voto nell'assemblea
generale dei soci e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di
terzi anche di opera o servizi, il tutto a sensi e per gli effetti
di cui all'art. 2346 ultimo comma del codice civile.
L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea
straordinaria dei soci.
11.2 - La delibera di emissione deve prevedere le condizioni di
emissione, i diritti ed obblighi ad essi connessi, le sanzioni in
caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di
trasferimento e di circolazione e le modalità di rimborso. La
società può emettere tali strumenti finanziari per somma
complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva
legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio
approvato.
11.3 - Ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ed ai relativi
strumenti finanziari eventualmente emessi si applica la disciplina
di cui al presente articolo 11, oltre a quella di legge. La
deliberazione relativa è assunta dall'assemblea straordinaria.
11.4 - La medesima competenza è stabilita per la conclusione dei
contratti di finanziamento di cui all'art. 2447 bis lettera b) del
codice civile.
Art. 12 - ASSEMBLEA
12.1 - L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.
12.2 - L'assemblea deve essere convocata dall' organo
amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro
luogo, purché nella Regione Marche.
12.3 - L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera
raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la
prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima di
quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio
risultante dal libro dei soci.
12.4 - Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il
giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle
materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potranno essere
previste una data ulteriore di seconda convocazione ed
ulteriori convocazioni successive alla seconda.
12.5 - In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa
regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato
l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei
componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in
tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione
degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
12.6 - Nell'ipotesi di cui al punto precedente, dovrà essere data
tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti
dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.
12.7 - Salvo quanto disposto dall'ultimo capoverso dell'art. 2367
del codice civile, è consentito a tanti soci che rappresentino
almeno un decimo del capitale di richiedere all'organo
amministrativo la convocazione dell'assemblea con domanda contenente
gli argomenti da trattare.
12.8 - L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta
l'anno per l'approvazione del bilancio.
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