Art. 13 – PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA

13.1 -  L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione  od  in  sua  assenza  dal  vice  presidente. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il presidente dell’assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, anche dietro esibizione dei titoli o delle relative certificazioni,  regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

13.2 - L'Assemblea elegge con le modalità di cui sopra un segretario anche non socio ed, occorrendo, uno o più scrutatori, anche non soci.

Art. 14 – DIRITTO DI INTERVENTO

14.1 - Possono intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultino regolarmente titolari di azioni aventi diritto di voto, ovvero di strumenti finanziari aventi diritto di voto nelle materie iscritte all’ordine del giorno.  Non è invece necessario il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione, né degli strumenti finanziari e relativa certificazione.  Se i partecipanti all'assemblea non risultano iscritti nel libro soci, la società provvede senza indugio, dopo l'assemblea, alla loro iscrizione.

14.2 - Ogni socio o portatore/titolare di strumenti finanziari che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2372 del codice civile. Non è consentita l’espressione del voto mediante corrispondenza.