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Art. 13 – PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA
13.1 - L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di
amministrazione od in sua assenza dal vice presidente. In
caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta
dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il
presidente dell’assemblea verifica la regolarità della costituzione,
accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, anche dietro
esibizione dei titoli o delle relative certificazioni, regola il
suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti
di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
13.2 - L'Assemblea elegge con le modalità di cui sopra un segretario
anche non socio ed, occorrendo, uno o più scrutatori, anche non
soci.
Art. 14 – DIRITTO DI INTERVENTO
14.1 - Possono intervenire all'assemblea i soci che alla data
dell'assemblea stessa risultino regolarmente titolari di azioni
aventi diritto di voto, ovvero di strumenti finanziari aventi
diritto di voto nelle materie iscritte all’ordine del giorno. Non è
invece necessario il preventivo deposito delle azioni o della
relativa certificazione, né degli strumenti finanziari e relativa
certificazione. Se i partecipanti all'assemblea non risultano
iscritti nel libro soci, la società provvede senza indugio, dopo
l'assemblea, alla loro iscrizione.
14.2 - Ogni socio o portatore/titolare di strumenti finanziari che
abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare
con delega scritta nei limiti e con le modalità previsti dall'art.
2372 del codice civile. Non è consentita l’espressione del voto
mediante corrispondenza.
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