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Art. 15 – DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA
15.1 - Ogni azione attribuisce il diritto ad un voto.
15.2 - L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima
convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno
la metà del capitale sociale e delibera validamente con il voto
favorevole di tanti soci che rappresentino oltre i tre quinti del
capitale sociale presente. L'assemblea ordinaria, in
seconda convocazione, è costituita e delibera validamente qualunque
sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci
intervenuti, a maggioranza assoluta dei presenti.
15.3 - L'assemblea straordinaria, in prima ed in seconda
convocazione, è costituita e delibera validamente con il voto
favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del
capitale sociale.
15.4 - I quorum stabiliti per la seconda convocazione valgono anche
per le eventuali convocazioni successive.
15.5 - L'impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea può essere
proposta da tanti soci o portatori/titolari di strumenti
finanziari(aventi diritto di voto con riferimento alla
deliberazione) che possiedano tante azioni o strumenti finanziari
che rappresentino, anche congiuntamente, la percentuale prevista
dall'art. 2377 del codice civile.
15.6 - Salvo diversa disposizione di legge, le azioni per le quali
non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini
della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e
quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a
seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di
interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e
della quota di capitale richiesta per l'approvazione della
deliberazione.
15.7 – Resta salvo quanto previsto dal presente statuto in materia
di nomina dell’organo amministrativo.
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