Art. 15 – DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA

15.1 -  Ogni azione attribuisce il diritto ad un voto.

15.2 - L'assemblea ordinaria  è validamente costituita, in prima  convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino oltre i tre quinti del capitale sociale presente. L'assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è costituita e delibera validamente qualunque sia  la  parte di capitale sociale rappresentata dai soci intervenuti, a maggioranza assoluta dei presenti.

15.3 - L'assemblea straordinaria, in prima ed in seconda convocazione, è costituita e delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

15.4 -  I quorum stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.

15.5 - L'impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea può essere proposta da tanti soci o portatori/titolari di strumenti finanziari(aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione) che possiedano tante azioni o strumenti finanziari che rappresentino, anche congiuntamente, la percentuale prevista dall'art. 2377 del codice civile.

15.6 - Salvo diversa disposizione di legge, le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

15.7 – Resta salvo quanto previsto dal presente statuto in materia di nomina dell’organo amministrativo.