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Art.18 – ORGANO AMMINISTRATIVO
18.1 - La società è amministrata da un consiglio di
amministrazione. Organo di vigilanza è il collegio sindacale.
18.2 - Il consiglio di amministrazione è composto, nel rispetto
delle norme di legge tempo per tempo vigenti:
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in caso di società partecipata totalmente, anche in via indiretta,
da Enti locali, da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 5
(cinque) membri;
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in caso di partecipazione anche di aziende private e privati, purché
con partecipazione individuale non inferiore al 10% (dieci per
cento) del capitale sociale, da 6 (sei) membri;
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in caso di partecipazione anche di altri soggetti pubblici, purché
con partecipazione individuale non inferiore al 10% (dieci per
cento) del capitale sociale, da 6 (sei) membri;
-
in caso di partecipazione, oltre che degli Enti locali, anche di
aziende private e privati ed anche di altri soggetti pubblici purché
con partecipazione individuale non inferiore al 10% (dieci per
cento) del capitale sociale, da 7 (sette) membri.
Gli azionisti nominano e revocano i membri del consiglio di
amministrazione di loro spettanza e nel caso di Enti azionisti ai
sensi dell'art. 2449 del codice civile. Ai Comuni, Province,
Comunità Montane ed Enti di diritto pubblico è conferito pertanto il
diritto di nominare e revocare gli amministratori di propria
spettanza.
Il
diritto di nomina dei membri spettanti va esercitato nell'assemblea
dei soci convocata per la nomina del consiglio di amministrazione.
18.3 - Nel caso di consiglio di amministrazione composto da 3 (tre)
membri, l'Ente locale che detiene la maggiore partecipazione
azionaria alla data dell'assemblea convocata per la nomina, ha
diritto di nominare due membri del Consiglio di Amministrazione; il
restante componente viene nominato dagli altri Enti cosiddetti "enti
minori". A tal uopo nella stessa assemblea gli enti minori presenti
o rappresentati provvedono, con voto favorevole di tanti soci che
rappresentano più della metà del capitale sociale dagli stessi
rappresentato, alla nomina dell'amministratore di propria spettanza
senza che alla votazione concorra l'ente locale che detenendo la
maggiore partecipazione azionaria già provvede alla nomina di due
membri.
Nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri,
la determinazione dei membri spettanti a ciascun Ente locale
partecipante alla società sarà stabilita con deliberazione
dell'assemblea ordinaria degli azionisti in sede di nomina del
consiglio di amministrazione in proporzione alla partecipazione
azionaria alla stessa data dell'assemblea. In tale assemblea gli
enti soci nominano gli amministratori di propria spettanza. Il
numero dei consiglieri spettanti a ciascun ente socio sarà
determinato per difetto all’unità intera inferiore.
Ogni ente socio che matura il diritto alla nomina di almeno un
amministratore non concorre con i resti del calcolo proporzionale
sopra indicato alla nomina degli amministratori mancanti. Gli enti
soci che non raggiungono singolarmente la percentuale di
partecipazione necessaria alla nomina di almeno un amministratore,
cosiddetti “enti minori”, provvedono alla nomina degli
amministratori mancanti alla composizione del consiglio. A tal uopo
nella stessa assemblea gli enti minori presenti o rappresentati
provvedono, con voto favorevole di tanti soci che rappresentano più
della metà del capitale sociale dagli stessi rappresentato, alla
nomina degli amministratori di propria spettanza senza che alla
votazione concorrano gli enti che hanno già provveduto, secondo le
modalità sopra indicate, alla nomina diretta di almeno un loro
consigliere. Gli amministratori così nominati possono essere
revocati solo dagli enti che li hanno eletti. Nel caso di
amministratori nominati dagli enti minori la revoca degli stessi
deve essere deliberata da una speciale assemblea dei soci enti
minori medesimi. A tale scopo gli enti minori che singolarmente o
congiuntamente sono in possesso di una partecipazione al capitale
sociale non inferiore al 3 % (tre per cento) possono chiedere al
consiglio di amministrazione la convocazione della speciale
assemblea con l’indicazione del o degli amministratori di cui deve
essere discussa la revoca. Il consiglio di amministrazione, ricevuta
la richiesta, deve senza indugio provvedere alla convocazione della
speciale assemblea dei soci minori con le stesse modalità previste
per la convocazione dell’assemblea dei soci e con all’ordine del
giorno la revoca del o dei consiglieri indicati. L’assemblea
speciale delibera con voto favorevole di tanti soci che
rappresentano più della metà del capitale sociale dagli stessi
rappresentato.
In
caso di revoca, rinuncia, dimissioni o mancanza per qualsiasi motivo
dei membri di spettanza degli enti minori, l’organo amministrativo
dovrà procedere senza indugio di propria iniziativa alla
convocazione della speciale assemblea, al fine di procedere alla
sostituzione degli stessi.
18.4 - Nel caso di consiglio di amministrazione composto da 6 (sei)
membri, cinque consiglieri dovranno essere nominati, a norma
dell’art. 2449 del codice civile e nel rispetto delle modalità sopra
indicate, dai Comuni, Province, Comunità Montane ed Enti locali,
mentre un membro dovrà essere nominato dalle aziende private e
privati soci, o dagli altri soggetti pubblici soci. Gli altri
soggetti pubblici soci nominano il membro di propria spettanza a
norma dell’art. 2449 del codice civile. Nel caso di consiglio di
amministrazione composto da 7 (sette) membri, cinque consiglieri
dovranno essere nominati, a norma dell’art. 2449 del codice civile e
nel rispetto delle modalità sopra indicate, dai Comuni, Province,
Comunità Montane ed Enti locali, mentre un membro dovrà essere
nominato dalle aziende private e privati soci, ed un membro dagli
altri soggetti pubblici soci. Gli altri soggetti pubblici soci
nominano il membro di propria spettanza a norma dell’art. 2449 del
codice civile. La nomina dell'amministratore in rappresentanza del
capitale privato o degli altri soggetti pubblici spetta al socio
possessore della maggior quota azionaria, che deve essere comunque
non inferiore al 10% (dieci per cento) del capitale sociale
esistente. In caso di partecipazione di più privati o altri
soggetti pubblici in pari quote, la nomina spetta al socio che
ha sottoscritto per primo. Nel caso di partecipazione di un socio
del capitale privato o di altri soggetti pubblici in misura
inferiore al 10 % (dieci per cento), o di partecipazione di più soci
privati o di altri soggetti pubblici per una percentuale
complessivamente superiore al dieci per cento ma individualmente
inferiore al dieci per cento, ai suddetti soci non compete la
nomina di alcun membro del consiglio di amministrazione.
18.5 - Gli amministratori possono non essere soci, durano in carica
per il periodo, comunque non superiore a tre esercizi, stabilito
all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata
per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della
loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili. In caso di
rinuncia, dimissioni o revoca o mancanza per qualsiasi motivo di uno
o più amministratori i nuovi amministratori scadono insieme con
quelli in carica all’atto della loro nomina. Salvo nel caso in cui
la legge imponga l’adeguamento immediato della composizione del
Consiglio di Amministrazione, quando nel corso dell’esercizio si
verifichino i requisiti e le ipotesi per le quali il consiglio di
amministrazione deve essere costituito da un numero di membri
diverso da quello in essere, il consiglio di amministrazione in
carica alla data del verificarsi della condizione dura comunque sino
alla scadenza del mandato, dovendo avvenire l’adeguamento
dell’organo amministrativo in sede di rinnovo. Qualora
nell’assemblea convocata per il rinnovo dell’organo amministrativo
gli enti soci non fossero in grado, per qualsiasi causa, di nominare
tutti i membri di propria spettanza, o non si raggiungessero le
maggioranze necessarie per la nomina del o dei membri di spettanza
degli enti minori ovvero il socio privato o altro soggetto pubblico
non indichi il membro di propria competenza, l’assemblea ordinaria
dei soci provvede alla nomina dei membri non nominati dai soci
aventi diritto necessari al completamento dell'organo amministrativo
sia esso a tre, cinque, sei o sette membri; la nomina avviene nel
rispetto delle maggioranze previste dall'art.15 del presente
statuto.
In
tale ultimo caso agli amministratori così nominati non si applicano
le regole di cui all'art.2049 c.c..
Nel caso in cui, a seguito della nomina avvenuta in sede di rinnovo,
qualcuno degli amministratori nominati non accetti l’incarico, il
consiglio di amministrazione si intende comunque ricostituito purchè
abbia accettato l’incarico la maggioranza dei nuovi amministratori
nominati. In tal caso dovrà comunque procedersi, come sopra
indicato, alla nomina degli amministratori mancanti e, nel caso di
enti minori, procedendo alla convocazione della speciale
assemblea.
Il
consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non
abbia provveduto l'assemblea, nonché un vice presidente ed un
segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio
stesso.
18.6 - Il consiglio di amministrazione si raduna presso la sede
sociale o anche in luogo diverso, purché nella Regione Marche, tutte
le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia
fatta richiesta scritta da uno dei suoi membri.
La
convocazione viene fatta dal presidente o dal vice-presidente con
avviso trasmesso a ciascun membro del consiglio e del collegio
sindacale con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto
ricevimento almeno cinque giorni prima di quello fissato per la
riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.
Si
riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio
di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando
siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi
in carica.
18.7 - Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con
la presenza della maggioranza dei suoi membri.
Il
consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di
parità dei voti, il voto del presidente ha valore doppio.
18.8 - Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute
dal presidente o, in mancanza, dal vice-presidente o, in mancanza
di quest’ultimo, dall'amministratore designato dagli intervenuti.
Le
deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto
dal presidente e dal segretario.
I
soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di
amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui
possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.
Art.19 – POTERI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO
19.1 - L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per
la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione
di sorta e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga
necessari o opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli
scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto in
modo tassativo riservano all'assemblea.
19.2 - Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti
dall'art. 2381 del codice civile, può delegare proprie attribuzioni
in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti,
ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto
da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei
poteri attribuiti.
Art.20 – COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI
20.1 - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute
per ragioni dell'ufficio ed il compenso stabilito dalla
assemblea generale dei soci con deliberazione da rimanere valida
fino ad espressa revoca, secondo le modalità ed i limiti stabiliti
dalle norme di legge tempo per tempo vigenti.
20.2 - Per i compensi degli amministratori, ove non in contrasto con
le normative tempo per tempo vigenti, vale il disposto dell'art.
2389 del codice civile.
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