7) RECLAMI 

Coloro che intendono sporgere reclami di qualsiasi genere, sono invitati a scrivere alla Direzione Steat – Via Giovanni da Palestrina n. 63 – Fermo.


8) SANZIONI AMMINISTRATIVE

Il passeggero che venga trovato sprovvisto di un valido documento di viaggio sarà soggetto alla sanzione amministrativa prevista dalla L.R. n. 31/1992. L’agente incaricato della Steat provvederà a rilasciare verbale di contestazione.
Quanto riportato nel verbale costituisce infrazione alle norme citate ed ai sensi dell’art. 23 della Legge Regionale delle Marche n. 31 del 21/7/1992 è estinguibile mediante pagamento in misura ridotta di € 42,00 (più il prezzo della tariffa evasa) nelle mani dell’agente verbalizzante se il sanzionato è maggiorenne o con pagamento della medesima somma entro 48 ore presso gli uffici della Steat o entro le stesse 48 ore mediante vaglia postale intestato alla Steat Spa – Via Giovanni da Palestrina n. 63– Fermo.


Al contravventore titolare di regolare abbonamento nominativo che non sia stato in grado di esibirlo è applicata una sanzione pari al doppio della tariffa ordinaria, relativa alla percorrenza di riferimento, se entro le 48 ore successive all’accertamento presenta il titolo di viaggio e la tessera di riconoscimento presso gli uffici della Steat. Qualora la presentazione dei suddetti documenti non avvenga nel termine previsto, sarà applicata la sanzione di € 42,00 (più il prezzo del biglietto).

Qualora non sia avvenuta una delle modalità di pagamento di cui ai precedenti commi, la contravvenzione può essere estinta mediante l’oblazione di cui all’art. 9 della Legge Regionale delle Marche n. 16 del 5/7/1983 e quindi con pagamento della somma di € 70,00 (più il prezzo della tariffa evasa), oltre alle eventuali spese di notifica, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del presente verbale con versamento sul c/c bancario intestato a Trasfer S.c.a r.l. acceso presso Carifermo Filiale di Campoleggio codice IBAN IT43Q0615069451CC0020039556 riportando nella causale la data e il numero di verbale o direttamente presso i ns. uffici amministrativi.

Ai sensi dell’art. 10 della Legge Regionale delle Marche n. 16 del 5/7/1983 il contravventore (o l’esercente l’autorità sul contravventore) entro 30 giorni dalla consegna, o dalla notifica, del verbale, può proporre i propri scritti difensivi mediante lettera raccomandata AR, o consegnata a mano, presso gli uffici della Trasfer Scarl – Via Giovanni da Palestrina, 63 – Fermo.

Trascorso il termine dei 60 giorni senza che sia stato effettuato il pagamento, anche in presenza di scritti difensivi, l’organo cui spetta irrogare la sanzione amministrativa è la società Trasfer S.c.a r.l..

La sanzione irrogata può essere reateizzata su richiesta dell’interessato, che si trova in condizioni economiche disagiate, con le modalità previste dall’articolo 26 della Legge n. 689 del 1981.

Qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare si applica la sanzione amministrativa calcolata nel massimo di € 210,00.

Saranno altresì sanzionati coloro che arrecheranno danni ad attrezzature e beni strumentali dell’impresa ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 12 del 26/05/2009, oltre al risarcimento del danno derivante, che sarà quantificato e notificato successivamente.

Contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. Il termine è sessanta giorni se l’interessato risiede all’estero. L’opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l’ordinanza notificata. Il ricorso deve contenere altresì, quando l’opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito presso la cancelleria del giudice adito. Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal Codice di Procedura Civile. L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza non impugnabile.

Salvo che sia stata proposta opposizione e il giudice abbia sospeso l’esecuzione dell’ordinanza-ingiunzione di pagamento, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, il soggetto che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione procede nei confronti del trasgressore e dell’esercente l’autorità sul minore, alla riscossione delle somme dovute in base alle norme vigenti anche tramite società autorizzate alla riscossione.

I pagamenti delle sanzioni amministrative o la presentazione dei documenti di viaggio devono essere effettuate presso gli uffici della Steat siti a Fermo – Via Giovanni da Palestrina, 63 – Tel. 0734 229400.

Orario Ufficio: dal Lunedì al Venerdì             ore 8.15 – 12.30            ore 15.15 – 18.00


9) PRECISAZIONI

Gli obblighi e i divieti elencati negli artt. 1, 2, 3, 4, 5 non sono esaustivi; essi servono a precisare il comportamento minimo che deve essere osservato da qualsiasi utente in autobus, anche senza l’intervento del personale della Steat.
Alla Steat non può derivare alcuna responsabilità nel caso l’utente non ottemperi a quanto disposto con le suddette Norme.
La inosservanza delle suddette norme determina l’obbligo del risarcimento dei danni, esteso non solo ai danni materiali causati agli autobus ed agli impianti della Steat, ma anche ai danni di qualsiasi genere causati a viaggiatori e a terzi, nonché ai danni derivanti alla Steat per interruzioni od intralci al servizio.