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7)
RECLAMI
Coloro che intendono sporgere reclami di qualsiasi genere, sono invitati
a scrivere alla Direzione Steat – Via Giovanni da Palestrina n. 63 – Fermo.
8) SANZIONI AMMINISTRATIVE
Il passeggero che venga trovato sprovvisto di un valido documento di
viaggio sarà soggetto alla sanzione amministrativa prevista dalla L.R.
n. 31/1992. L’agente incaricato della Steat provvederà a rilasciare
verbale di contestazione.
Quanto riportato nel verbale costituisce infrazione alle norme citate ed
ai sensi dell’art. 23 della Legge Regionale delle Marche n. 31 del
21/7/1992 è estinguibile mediante pagamento in misura ridotta di € 42,00 (più il prezzo della tariffa evasa) nelle mani dell’agente
verbalizzante se il sanzionato è maggiorenne o con pagamento della medesima somma entro 48 ore presso
gli uffici della Steat o entro le stesse 48 ore mediante vaglia postale
intestato alla Steat Spa –
Via Giovanni da Palestrina n. 63– Fermo.
Al contravventore titolare di regolare
abbonamento nominativo che non sia stato in grado di esibirlo è
applicata una sanzione pari al doppio della tariffa ordinaria, relativa
alla percorrenza di riferimento, se entro le 48 ore successive
all’accertamento presenta il titolo di viaggio e la tessera di
riconoscimento presso gli uffici della Steat. Qualora la presentazione
dei suddetti documenti non avvenga nel termine previsto, sarà applicata
la sanzione di € 42,00 (più il prezzo del biglietto).
Qualora non sia
avvenuta una delle modalità di pagamento di cui ai precedenti commi, la
contravvenzione può essere estinta mediante l’oblazione di cui all’art.
9 della Legge Regionale delle Marche n. 16 del 5/7/1983 e quindi con
pagamento della somma di € 70,00 (più il prezzo della tariffa evasa),
oltre alle eventuali spese di notifica, entro 60 giorni dalla
contestazione o dalla notifica del presente verbale con versamento sul
c/c bancario intestato a Trasfer S.c.a r.l. acceso presso Carifermo
Filiale di Campoleggio codice IBAN IT43Q0615069451CC0020039556
riportando nella causale la data e il numero di verbale o direttamente
presso i ns. uffici amministrativi.
Ai
sensi dell’art. 10 della Legge Regionale delle Marche n. 16 del 5/7/1983
il contravventore (o l’esercente l’autorità sul contravventore) entro 30
giorni dalla consegna, o dalla notifica, del verbale, può proporre i
propri scritti difensivi mediante lettera raccomandata AR, o consegnata
a mano, presso gli uffici della Trasfer
Scarl – Via Giovanni da Palestrina, 63 – Fermo.
Trascorso il termine dei 60 giorni senza
che sia stato effettuato il pagamento, anche in presenza di scritti
difensivi, l’organo cui spetta irrogare la sanzione amministrativa è la
società Trasfer S.c.a r.l..
La sanzione irrogata può essere
reateizzata su richiesta dell’interessato, che si trova in condizioni
economiche disagiate, con le modalità previste dall’articolo 26 della
Legge n. 689 del 1981.
Qualora sia stata commessa la stessa
violazione per due volte in un anno solare si applica la sanzione
amministrativa calcolata nel massimo di € 210,00.
Saranno altresì sanzionati coloro che
arrecheranno danni ad attrezzature e beni strumentali dell’impresa ai
sensi dell’art. 3 della L.R. n. 12 del 26/05/2009, oltre al risarcimento
del danno derivante, che sarà quantificato e notificato successivamente.
Contro l’ordinanza-ingiunzione di
pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al
Giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il
termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. Il
termine è sessanta giorni se l’interessato risiede all’estero.
L’opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata
l’ordinanza notificata. Il ricorso deve contenere altresì, quando
l’opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di
residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente
vengono eseguite mediante deposito presso la cancelleria del giudice
adito. Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le
comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi
confronti secondo le modalità stabilite dal Codice di Procedura Civile.
L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo che il
giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza
non impugnabile.
Salvo che sia stata proposta opposizione
e il giudice abbia sospeso l’esecuzione dell’ordinanza-ingiunzione di
pagamento, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, il
soggetto che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione procede nei confronti del
trasgressore e dell’esercente l’autorità sul minore, alla riscossione
delle somme dovute in base alle norme vigenti anche tramite società
autorizzate alla riscossione.
I pagamenti delle sanzioni amministrative o la presentazione dei
documenti di viaggio devono essere effettuate presso gli uffici della
Steat siti a Fermo – Via Giovanni da Palestrina, 63 – Tel. 0734 229400.
Orario
Ufficio: dal Lunedì al Venerdì
ore 8.15 – 12.30
ore 15.15 – 18.00
9)
PRECISAZIONI
Gli obblighi e i
divieti elencati negli artt. 1, 2, 3, 4, 5 non sono esaustivi; essi
servono a precisare il comportamento minimo che deve essere osservato da
qualsiasi utente in autobus, anche senza l’intervento del personale
della Steat.
Alla Steat non può derivare alcuna responsabilità nel caso l’utente
non ottemperi a quanto disposto con le suddette Norme.
La inosservanza delle suddette norme determina l’obbligo del
risarcimento dei danni, esteso non solo ai danni materiali causati agli
autobus ed agli impianti della Steat, ma anche ai danni di qualsiasi
genere causati a viaggiatori e a terzi, nonché ai danni derivanti alla
Steat per interruzioni od intralci al servizio.
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