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Sanzioni amministrative

Il passeggero, nel caso in cui gli venga richiesto, è tenuto a dare ed a documentare le proprie generalità al personale addetto al controllo di vigilanza. Il viaggiatore, sprovvisto di documento di identità, può essere invitato a discendere dall’autobus e sottoposto ad identificazione presso le competenti autorità.

Il passeggero che sia sprovvisto di un valido ed idoneo titolo di viaggio (biglietto o abbonamento non timbrato, scaduto, non accompagnato dai documenti richiesti, alterato o contraffatto), è soggetto alle sanzioni previste dalla L.R. n. 12/2009. In particolare:
– nel caso in cui il viaggiatore venga sanzionato per assenza di valido ed idoneo titolo di viaggio ovvero per il possesso di un titolo di viaggio irregolare, lo stesso può procedere al pagamento nella misura minima, entro 3 giorni dalla consegna o dalla notificazione della copia del verbale, per un importo pari ad € 50,00, oltre al prezzo della tariffa evasa ed alle eventuali spese di notifica, nelle mani dell’Agente di Polizia Amministrativa, direttamente presso gli uffici della Trasfer ovvero mediante bonifico bancario;
– nel caso in cui il titolare di regolare abbonamento nominativo venga sanzionato in quanto momentaneamente sprovvisto di detto titolo al momento del controllo, entro 3 giorni dalla consegna o dalla notificazione della copia del verbale può recarsi presso gli uffici della Trasfer presentando il proprio abbonamento e la tessera di riconoscimento, pagando una somma, a titolo di sanzione, pari al doppio della tariffa ordinaria.

Qualora l’obbligo di pagamento non sia stato assolto nei termini di cui sopra, il trasgressore può estinguere la sanzione, entro 60 giorni dalla consegna o dalla notificazione della copia del verbale,  mediante il pagamento in misura ridotta pari ad € 83,33, oltre al prezzo della tariffa evasa ed alle eventuali spese di notifica, come previsto dall’art. 9 della L.R. n. 33/1998, direttamente presso gli uffici della Trasfer ovvero mediante bonifico bancario.

Il trasgressore o l’esercente l’autorità sullo stesso (in caso di minore o di incapace), entro 30 giorni dalla data della consegna o della notificazione della copia del verbale, può far pervenire propri scritti difensivi in carta semplice, spedendoli mediante lettera raccomandata A/R, e-mail, Pec o consegnandoli direttamente presso gli uffici della Trasfer che, in tal caso, ne rilascia ricevuta. I soggetti di cui sopra possono, altresì, chiedere di essere sentiti dal soggetto competente ad irrogare la sanzione.
Tali scritti dovranno inderogabilmente, a pena di inammissibilità, contenere copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, onde permettere all’azienda di accertare l’identità del proponente. Si consiglia inoltre di fornire un recapito telefonico ed un indirizzo e-mail per eventuali comunicazioni. I dati forniti saranno trattati dalla Trasfer nel pieno rispetto della privacy secondo la normativa vigente.

Trascorso il termine dei 60 giorni dalla consegna o dalla notificazione della copia del verbale senza che sia stato effettuato il pagamento, anche in presenza di scritti difensivi l’organo cui spetta irrogare l’ordinanza-ingiunzione è la società Trasfer S.c.a r.l..

La sanzione irrogata mediante ordinanza-ingiunzione può essere rateizzata, su richiesta dell’interessato che si trova in condizioni economiche disagiate, con le modalità previste dall’articolo 26 della Legge n. 689/1981.
Qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare, si applica la sanzione amministrativa calcolata nel massimo pari ad € 250,00.
Saranno altresì sanzionati coloro che arrecheranno danni ad attrezzature e beni strumentali dell’impresa ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 12 del 26/05/2009, oltre al risarcimento del danno derivante, che sarà quantificato e notificato successivamente.

Contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento, gli interessati possono proporre opposizione, davanti al Giudice di Pace competente per territorio, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento. Il termine è di 60 giorni se l’interessato risiede all’estero. L’opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l’ordinanza notificata. Il ricorso deve contenere altresì, quando l’opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio; in assenza di tale specificazione, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito presso la cancelleria del giudice adito. Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal Codice di Procedura Civile. L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza non impugnabile.
Salvo che sia stata proposta opposizione ed il Giudice non abbia sospeso l’esecuzione dell’ordinanza-ingiunzione di pagamento, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, il soggetto che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione procede nei confronti del trasgressore e dell’esercente l’autorità sul minore, alla riscossione delle somme dovute in base alle norme vigenti anche tramite società autorizzate alla riscossione.

I pagamenti delle sanzioni amministrative possono sempre essere effettuati:
– presso gli uffici della Trasfer siti in Fermo, Via Giovanni da Palestrina n. 63, Fermo, Tel.: 0734229400. Gli uffici sono aperti al pubblico, dal lunedì al venerdì, nelle seguenti fasce orarie: 8:15 – 12:30; 15:15 – 18:00;
– mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate:
•    Beneficiario: Trasfer S.c.a r.l.
•    Codice IBAN: IT43Q0615069451CC0020039556
•    Banca: Carifermo S.p.A., filiale di Campoleggio
•    Causale: riportare il numero e la data del verbale oppure dell’ordinanza-ingiunzione.

* Steat S.p.A. è Socio di maggioranza della Trasfer, Società Consortile a responsabilità limitata, titolare dei Contratti di Servizio in essere con la Provincia di Fermo per la gestione dei servizi extraurbani di linea e con il Comune di Fermo per il servizio urbano.

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