Altri contenuti » Accesso civico
Il diritto di accesso civico è una delle più importanti novità introdotte dal D.lgs. n. 33/2013, successivamente modificato dal D.lgs. 97/2016 mediante la previsione dell’accesso generalizzato (c.d. FOIA). In particolare, l’art. 5 del vigente D.Lgs. 33/2013 prevede, al comma 1, l’accesso civico relativo ai dati, documenti e informazioni che l’amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul sito web; il comma 2, invece, concerne il cosiddetto accesso generalizzato, attivabile da chiunque e avente ad oggetto tutti dati e i documenti detenuti dalla società, fatti salvi i limiti previsti dall’art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013 (introdotto dal D. Lgs. 97/2016).
La Steat, mediante il “Regolamento in materia di accesso documentale, accesso civico ed accesso generalizzato”, disciplina in maniera organica e coordinata i profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, al fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore, compatibilmente alle caratteristiche organizzative e funzionali della propria attività.
In particolare, alla luce della normativa vigente e delle Linee guida A.N.AC., si distingue tra:
* “Accesso documentale”: accesso agli atti ex L. 241/1990 (nessuna modifica da parte del D.Lgs. 97/2016)
– Richiesta di accesso documentale
* “Accesso civico”: accesso ex art. 5, comma 1, del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016
– Riesame della richiesta di accesso civico
* “Accesso generalizzato”: accesso ex art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, introdotto in seguito alle modifiche apportate dal D.Lgs. 97/2016
– Richiesta di accesso generalizzato
– Riesame della richiesta di accesso generalizzato
Il c.d. Registro degli accessi raccoglie, in maniera organizzata, le varie richieste di accesso pervenute.
– Registro accessi 01/06/2017 – 31/12/2017